Informazioni legali
Condizioni generali
CONDIZIONI GENERALI per la prestazione di servizi organizzativi e di programmazione, la concessione di autorizzazioni di sfruttamento e altri diritti d’uso sui programmi, nonché la vendita e fornitura di prodotti software da parte di MicroSea System Solutions GmbH (di seguito «MicroSea»), Handelskai 94-96, 1200 Vienna
1. Disposizioni generali
Nei rapporti commerciali con MicroSea si applicano esclusivamente le condizioni generali di MicroSea. Le condizioni dei contraenti di MicroSea, di seguito «Committente», non costituiscono parte del contratto e vengono espressamente respinte da MicroSea. Altre condizioni non vincolano MicroSea neppure qualora questa non rinnovi la propria opposizione alla conclusione del contratto. Le condizioni generali di MicroSea si intendono accettate al più tardi con la ricezione della prestazione.
Ordini e accordi sono giuridicamente vincolanti soltanto se controfirmati per iscritto da MicroSea con firma aziendale e vincolano esclusivamente nella misura indicata nella conferma d’ordine. Le offerte di MicroSea sono in linea di principio non vincolanti.
2. Oggetto dell’incarico
2.1. L’elaborazione da parte di MicroSea di concetti software e database personalizzati e di capitolati per software individuale si basa sulle informazioni e sui documenti vincolanti che il Committente deve fornire integralmente. Sono compresi i dati di test nella misura richiesta e le possibilità di test indicate da MicroSea, da mettere a disposizione tempestivamente e gratuitamente. Se il Committente utilizza già in esercizio l’impianto fornito per il test, è l’unico responsabile del salvataggio dei dati reali.
2.2. La base contrattuale delle prestazioni di MicroSea è la descrizione scritta delle prestazioni (documentazione tecnica), redatta a spese del Committente sulla base delle sue indicazioni. Il Committente deve verificarne correttezza e completezza e confermarle per iscritto a MicroSea. Modifiche successive devono essere commissionate e remunerate separatamente.
2.3. Il Committente deve accettare il software e le modifiche ai programmi realizzati da MicroSea entro quattro settimane dalla consegna, sottoscrivendo un verbale di accettazione. Se il Committente non firma il verbale entro tale termine o utilizza il software in esercizio, la consegna si considera accettata.
Se le forniture di MicroSea si discostano dalla descrizione delle prestazioni, il Committente deve comunicarlo immediatamente a MicroSea descrivendo precisamente gli scostamenti. Qualora questi impediscano l’avvio o la prosecuzione dell’uso operativo del software, dopo il ripristino della conformità dovrà avvenire una nuova accettazione.
2.4. Qualora l’esecuzione dell’incarico secondo la descrizione delle prestazioni risulti materialmente o giuridicamente impossibile, MicroSea deve informarne immediatamente il Committente. Se il Committente non modifica l’incarico rendendone possibile l’esecuzione, MicroSea può rifiutare di proseguirlo e recedere immediatamente dal contratto. In caso di recesso, MicroSea ha diritto al compenso e al rimborso dei costi delle prestazioni eseguite fino a quel momento.
2.5. La spedizione di supporti dei programmi, documentazione e descrizioni delle prestazioni avviene a spese e rischio del Committente. Le attività di formazione di MicroSea sono remunerate separatamente.
2.6. MicroSea è autorizzata a far eseguire le proprie prestazioni senza limitazioni da imprese terze.
3. Prezzi
3.1. Tutti i prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa, franco sede MicroSea. I costi dei supporti dei programmi (CD, DVD, chiavette USB, archiviazione online/cloud, ecc.) e le eventuali tasse contrattuali sono fatturati separatamente. I prezzi non sono vincolanti, salvo espressa garanzia di prezzi fissi da parte di MicroSea.
3.2. Per librerie software e programmi standard si applicano i prezzi di listino MicroSea vigenti alla consegna. Per tutti gli altri servizi (consulenza organizzativa, programmazione, formazione, supporto alla conversione, consulenza telefonica) il lavoro è fatturato secondo le tariffe vigenti al momento della prestazione.
3.3. Qualora sia concordata la fatturazione oraria, si applicano le tariffe orarie MicroSea pubblicate sul suo sito Internet al momento della prestazione.
3.4. MicroSea può far valere gli aumenti di costo intervenuti dopo la conclusione del contratto, in particolare aumenti di retribuzioni, materiali e altri costi alla base del calcolo dei prezzi.
3.5. Spese di viaggio, diarie e pernottamenti sono fatturati separatamente al Committente secondo le tariffe vigenti. I tempi di viaggio sono considerati tempo di lavoro.
4. Termine di consegna
4.1. MicroSea rispetterà il più precisamente possibile le scadenze concordate per l’esecuzione, una volta che il Committente avrà fornito tutte le indicazioni necessarie all’elaborazione dell’incarico.
4.2. MicroSea non risponde di ritardi o aumenti di costo dovuti a indicazioni errate, incomplete o successivamente modificate dal Committente. I maggiori costi che ne derivano a MicroSea sono a carico del Committente.
4.3. MicroSea è autorizzata a effettuare e fatturare forniture parziali qualora le prestazioni siano divisibili.
5. Pagamento
5.1. Salvo diverso accordo, le fatture MicroSea sono pagabili entro quattordici giorni dalla ricezione, senza detrazioni e senza spese a carico di MicroSea.
5.2. MicroSea può sospendere le proprie prestazioni in caso di ritardo nei pagamenti del Committente. Può recedere dal contratto se il Committente non elimina il ritardo dopo la concessione di un termine supplementare di cinque giorni lavorativi e l’avviso di recesso.
In caso di ritardo di pagamento, MicroSea può inoltre bloccare l’accesso del Committente al software fino al saldo integrale degli importi dovuti, qualora un sollecito con termine supplementare di quattordici giorni e avviso di blocco sia rimasto senza esito. Il Committente rimane obbligato a pagare il corrispettivo contrattuale, in particolare i canoni mensili di licenza e manutenzione. Per attuare il blocco, MicroSea è autorizzata ad accedere di propria iniziativa ai server su cui il Partner utilizza il software. Il Partner deve garantire tale accesso e compiere tutte le azioni necessarie, in particolare comunicare i dati di accesso e, se il software è ospitato su server di terzi, rendere ai terzi le dichiarazioni richieste.
5.3. Il Committente non è autorizzato a trattenere pagamenti per vizi asseriti né a compensare propri crediti con il corrispettivo dovuto a MicroSea.
6. Luogo e orario della prestazione
Salvo espressa pattuizione di un luogo diverso, il luogo della prestazione è la sede della direzione di MicroSea. Salvo diverso accordo espresso, MicroSea esegue le prestazioni durante gli orari di apertura pubblicati sul proprio sito Internet.
7. Diritto d’autore e utilizzo
7.1. Tutti i diritti d’autore sulle prestazioni di MicroSea (programmi, documentazione, ecc.) rimangono a MicroSea o ai suoi licenzianti. Dopo il pagamento del corrispettivo concordato, il Committente riceve il diritto di utilizzare il software esclusivamente per scopi propri, sull’hardware indicato nella descrizione delle prestazioni e nei limiti del numero di licenze acquistate per l’uso simultaneo su più postazioni. È vietato trasferire tale diritto a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
È esclusa la distribuzione da parte del Committente di beni protetti dai diritti d’autore di MicroSea o dei suoi licenzianti, in particolare software e programmi. La collaborazione del Committente alla realizzazione del software non gli attribuisce alcun diritto sull’oggetto contrattuale. Ogni violazione dei diritti d’autore del Fornitore comporta obblighi risarcitori, con piena riparazione del danno.
7.2. Il Committente può realizzare copie per archiviazione e backup, purché il software non contenga un divieto espresso del licenziante o di terzi e tutte le indicazioni di copyright e proprietà siano riportate inalterate.
7.3. Qualora per l’interoperabilità del software sia necessaria la divulgazione delle interfacce, il Committente deve incaricare MicroSea, che ha diritto a un compenso secondo le tariffe vigenti.
8. Diritto di recesso del Committente
8.1. Qualora MicroSea superi i termini di consegna concordati, il Committente può assegnare un termine supplementare di almeno tre settimane e dichiarare il recesso se la prestazione non viene eseguita, almeno nelle sue parti essenziali, neppure entro tale termine.
8.2. Forza maggiore, conflitti di lavoro, calamità naturali, blocchi dei trasporti e altre circostanze fuori dal controllo di MicroSea la esonerano dall’obbligo di consegna fino alla cessazione degli impedimenti.
8.3. Gli annullamenti da parte del Committente richiedono il consenso scritto di MicroSea. Se MicroSea acconsente allo scioglimento del contratto, può richiedere, oltre al corrispettivo delle prestazioni già eseguite, una penale di annullamento pari al 30% della parte di incarico non ancora eseguita.
9. Garanzia e modifiche
9.1. Le contestazioni per vizi sono considerate soltanto se formulate immediatamente per iscritto, al più tardi entro quattro settimane dalla consegna e accettazione ai sensi del punto 2.4, con precisa indicazione dei vizi. In caso di contestazione fondata, MicroSea elimina i vizi rimediabili entro un termine ragionevole. Il Committente deve fornire l’assistenza necessaria affinché la correzione avvenga rapidamente e senza impedimenti. È esclusa la riduzione del prezzo per vizi rimediabili.
Sono escluse riduzioni del prezzo anche per vizi non rimediabili che non compromettano il funzionamento del software fornito (vizi non essenziali).
9.2. I costi di diagnosi e rimozione dei malfunzionamenti imputabili al Committente sono da questo pagati separatamente. Ciò vale anche per l’eliminazione dei vizi quando modifiche, aggiunte o altri interventi siano stati effettuati dal Fornitore stesso o da terzi.
9.3. MicroSea non presta garanzia per errori, malfunzionamenti o danni derivanti da uso o conservazione impropri, componenti del sistema operativo, interfacce o parametri modificati, utilizzo di strumenti organizzativi o supporti di dati inadeguati oppure danni di trasporto.
9.4. Qualsiasi garanzia decade se il Committente modifica successivamente i programmi forniti da MicroSea o incarica terzi di modificarli.
9.5. Se l’incarico riguarda la modifica o l’integrazione di programmi esistenti, la garanzia riguarda esclusivamente tale modifica o integrazione e non rinnova la garanzia del programma originale.
9.6. MicroSea garantisce che i beni forniti presentino le caratteristiche normalmente richieste nei rapporti commerciali per beni di tale tipo. Caratteristiche ulteriori sono garantite soltanto se promesse per iscritto da MicroSea.
9.7. Ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto, MicroSea non risponde dei danni materiali subiti da un imprenditore.
10. Responsabilità
MicroSea risponde dei danni dovuti a dolo o colpa grave. La prova del dolo o della colpa grave di MicroSea è a carico del Committente. È esclusa la responsabilità per colpa lieve.
11. Lealtà
Le parti si impegnano alla lealtà reciproca. Si astengono dal reclutare, anche tramite terzi, dipendenti dell’altra parte durante il contratto e per dodici mesi dopo la sua cessazione e il completo adempimento dell’attività contrattuale. La violazione comporta a favore dell’altra parte, indipendentemente dalla prova di colpa o da un danno effettivo, una penale di EUR 20.000, non soggetta a riduzione giudiziale. Restano possibili ulteriori richieste risarcitorie.
12. Riservatezza
Le parti sono reciprocamente obbligate a mantenere riservate le circostanze del rapporto d’incarico e i segreti commerciali e aziendali dell’altra parte di cui vengano a conoscenza in tale ambito.
Il Committente si impegna a utilizzare esclusivamente per gli scopi e nell’ambito del contratto tutte le informazioni ricevute da MicroSea in qualsiasi forma, in particolare quelle sul software contrattuale, codice sorgente, visualizzazione online, configurazione o rappresentazioni dei processi e possibilità di ordinare tramite rete e relativo sviluppo, dettagli delle realizzazioni tecniche, affari di MicroSea, società collegate, clienti e fornitori, nonché informazioni sul contratto, allegati e trattative. Per il resto deve trattarle con la massima riservatezza e astenersi da qualsiasi trasmissione a terzi.
Il Committente adotta misure adeguate per impedire che soggetti non autorizzati vengano a conoscenza di informazioni riservate. Vincola alla riservatezza e al rispetto del § 15 della legge sulla protezione dei dati le persone che possono riceverle, in particolare dipendenti e soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, e ne garantisce l’osservanza.
In caso di divulgazione obbligatoria per legge, il Committente informa immediatamente MicroSea affinché possa adottare misure per preservare la massima riservatezza possibile.
Se informazioni riservate sono contenute in documenti scritti o registrate su altri supporti, le copie sono consentite esclusivamente per gli scopi e nell’ambito del contratto. Il Committente riconosce espressamente che non sussiste alcun diritto di ritenzione su tali documenti. Deve restituirli immediatamente a MicroSea, senza trattenere copie o altra documentazione, e cancellare tutte le informazioni riservate memorizzate elettronicamente alla cessazione del contratto o su richiesta scritta di MicroSea.
Gli obblighi di riservatezza continuano dopo la cessazione del contratto, salvo diverso accordo espresso delle parti.
Per ogni violazione dell’accordo di riservatezza il Committente deve pagare una penale di EUR 75.000,00, indipendente da danno e colpa e non soggetta a riduzione giudiziale. MicroSea può inoltre far valere danni superiori alla penale.
13. Validità parziale
Se singole disposizioni dei contratti tra le parti sono o diventano inefficaci, il restante contenuto rimane valido. Le parti collaborano per individuare una disposizione che si avvicini il più possibile a quella inefficace.
14. Diritto applicabile e foro competente
Si applica esclusivamente il diritto austriaco. Il foro competente è Vienna.
15. Riserva di proprietà
Le forniture di MicroSea rimangono di sua proprietà fino al pagamento di tutti i crediti, anche futuri, in particolare del saldo di conto corrente, spettanti a MicroSea a qualsiasi titolo. Ciò vale anche se i pagamenti sono destinati a crediti specificamente individuati.
MicroSea deve essere immediatamente informata di pignoramenti o altre pretese di terzi sui beni di sua proprietà. Il Committente deve collaborare in ogni modo alla tutela del diritto di proprietà di MicroSea e fornire l’assistenza necessaria. I costi conseguenti sono a suo carico.
Il Committente non può rivendere a terzi i beni forniti da MicroSea senza il suo espresso consenso scritto.
16. Forma scritta
Contratti, modifiche e integrazioni e tutte le dichiarazioni delle parti relative al loro contenuto sono validi soltanto se redatti per iscritto. La forma scritta si applica anche all’accordo volto a derogare a tale requisito.
17. Durata e modifiche
Le condizioni generali MicroSea nella versione vigente vengono pubblicate con firma digitale sul sito www.microsea.at.
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